Sospensione dei finanziamenti per far fronte alle emergenze delle famiglie consumatrici

BCC CreditoConsumo ha aderito all’accordo siglato tra l’Associazione Bancaria italiana e numerose Associazioni dei consumatori in merito alla sospensione della quota capitale dei finanziamenti, a sostegno dei consumatori in difficoltà, per un periodo non superiore a 12 mesi (rif. art. 1, comma 246 della legge 23 dicembre 2014 n. 190  - Legge di stabilità 2015). 

Come condizione di miglior favore, BCC CreditoConsumo applica, a coloro che ne facciano richiesta, la sospensione per 12 mesi all’intero finanziamento, senza distinguere tra quota capitale e quota interessi. 

A tale riguardo, valgono le seguenti condizioni, stabilite dall’accordo ABI/AACC sopra citato.

  1. La richiesta di sospensione deve pervenire a BCC CreditoConsumo entro il 31 luglio 2018.
  2. La sospensione riguarda unicamente i finanziamenti di durata superiore a 24 mesi.
  3. Sono esclusi dall’applicabilità della sospensione:
    • i Conti FRI;
    • i finanziamenti che presentino uno scaduto superiore a 90 giorni;
    • i finanziamenti per i quali sia già stata ottenuta una sospensione di 12 mesi per iniziative di legge, accordi con le Associazioni dei consumatori o per autoregolamentazione. Tuttavia, coloro che abbiano già beneficiato in precedenza di un periodo di sospensione inferiore ai 12 mesi, possono chiedere nuovamente la sospensione del medesimo finanziamento fino al raggiungimento dei 12 mesi complessivi (sommatoria dei due periodi di sospensione), purché siano trascorsi due anni dall’avvio dell’ultima sospensione sullo stesso finanziamento;
    • i finanziamenti assistiti da un’assicurazione CPI (Creditor Protection Insurance) a garanzia degli eventi morte, perdita del lavoro, infortunio/inabilità del beneficiario.
  4. La sospensione è operativa entro 30 giorni lavorativi decorrenti dall’accoglimento della richiesta.
  5. In caso di diniego della sospensione, per mancanza dei relativi presupposti, viene fornita risposta scritta al richiedente entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta.
  6. La sospensione comporta l’allungamento di 12 mesi del piano di ammortamento, senza determinare l’applicazione di commissioni o interessi di mora.
  7. Gli eventi che legittimano la richiesta di sospensione del finanziamento sono:
        • La cessazione del rapporto di lavoro subordinato, sia esso a tempo determinato o indeterminato, ad eccezione delle seguenti ipotesi:

            - risoluzione consensuale del rapporto di lavoro subordinato;

            - cessazione per raggiungimento dei limiti di età con diritto alla pensione;

            - licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

            - dimissioni del lavoratore in assenza di giusta causa;

        • La cessazione del rapporto di lavoro parasubordinato, previsto dall’art. 409 n. 3 c.p.c., quale l’agenzia, la rappresentanza commerciale, le tipologie di collaborazione coordinata e continuativa, ad eccezione delle seguenti ipotesi:

            - risoluzione consensuale del rapporto di lavoro parasubordinato;

            - recesso del datore di lavoro per giusta causa;

            - recesso del lavoratore in assenza di giusta causa;

        • La sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti a sostegno del reddito (ad esempio CIG, CIGS, ammortizzatori sociali in deroga, fondi di solidarietà o contratti di solidarietà, altre misure di sostegno del reddito);

        •  La morte

        •  L’insorgenza di condizioni di non autosufficienza

  8. Le modalità di presentazione della richiesta di sospensione sono:
    • Invio a BCC CreditoConsumo S.p.A. c/o Ufficio Milano Isola, Casella Postale 10849, 20110 Milano (MI) ovvero indirizzo mail clienti@bcccreco.bcc.it PEC bcccreco.affarigenerali@legalmail.it, entro il 31 luglio 2018, della dichiarazione sostitutiva di notorietà (artt. 46 e 47 DPR 28dicembre 2000 n. 445), come da format scaricabile al seguente link, che deve essere corredata della seguente documentazione:

        - fotocopia leggibile del documento di identità in corso di validità del dichiarante;

        - per l’evento “cessazione del rapporto di lavoro”, di cui alle lettere a) e b) che precedono, la documentazione comprovante la predetta cessazione e le cause della stessa (ad esempio la lettera di licenziamento, la lettera di dimissioni, il contratto di lavoro dal quale si evince l’intervenuta scadenza del termine);

        - per l’evento “sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro”, di cui alla lettera c) che precede, la relativa documentazione di supporto quale, ad esempio, la certificazione del datore di lavoro, la richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito; il provvedimento amministrativo di autorizzazione al trattamento di sostegno del reddito;

        - per l’evento “morte”, di cui alla lettera d) che precede, il certificato di morte;

        - per l’evento “insorgenza di condizioni di non autosufficienza”, di cui alla precedente lettera e), il certificato rilasciato dall’apposita commissione istituita presso la ASL competente per territorio che identifica il cliente quale portatore di handicap grave (art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104) ovvero invalido civile (dall’80% al 100%).

  9. Durante il periodo di sospensione, il cliente o i suoi eredi potranno – in qualsiasi momento – chiedere il riavvio del piano di ammortamento. In tal caso, però, non sarà più possibile chiedere nuovamente la sospensione, di cui alla presente iniziativa, per eventuali periodi residui.