BCC CreditoConsumo S.p.A. pone al centro della propria attività la relazione con il Cliente, prestando attenzione alle sue esigenze e operando con la massima cura per individuare e rimuovere le cause che hanno provocato un reclamo, al fine di migliorare costantemente la qualità dei prodotti e servizi offerti.

Per eventuali contestazioni in merito a un comportamento o un’omissione riferibile a prodotti e servizi finanziari o all’attività di distribuzione assicurativa può essere presentato un reclamo scritto, anche mediante il modulo scaricabile dal link sotto riportato, attraverso le seguenti modalità:​

Scarica il modulo per presentare un reclamo:

Per reclami in materia di intermediazione assicurativa BCC CreditoConsumo provvederà alla gestione del reclamo a seconda della tipologia di prodotto e sulla base degli accordi di distribuzione siglati con la Compagnia assicurativa. Se non rientrante nelle competenze di BCC CreditoConsumo, il reclamo verrà tempestivamente inviato alla Compagnia Assicurativa.

BCC CreditoConsumo provvederà a fornire risposta al cliente entro i termini previsti dalla normativa di riferimento, ovvero entro:

  • 60 giorni nel caso di reclami relativi ad operazioni e servizi bancari e finanziari;
  • 45 giorni nel caso di reclami relativi ai prodotti assicurativi.

Qualora il cliente non risultasse soddisfatto dell'esito del reclamo, o non avesse ricevuto risposta nei termini previsti, potrà attivare, fermo restando il suo diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria, anche le seguenti procedure finalizzate ad una composizione stragiudiziale della questione rivolgendosi:

  • in caso di controversie inerenti a operazioni, servizi bancari e finanziari all'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF);
  • in caso di controversie inerenti all’attività di distribuzione assicurativa nonché l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà collegati a prestazioni e servizi assicurativi che derivano da un contratto di assicurazione all’Arbitro Assicurativo (AAS);
  • per l’attività di distribuzione assicurativa svolta direttamente in relazione ai prodotti assicurativi danni e ai prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi, nonché per questioni attinenti al rapporto contrattuale, alla gestione dei sinistri e alla documentazione informativa dei prodotti assicurativi (fatta eccezione per il KID) all’IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all’IVASS e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it.

In ogni caso il cliente potrà rivolgersi alla Conciliazione Paritetica di Assofin, con i tempi e le modalità di seguito descritti.

Arbitro Bancario Finanziario

L'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) rappresenta un sistema stragiudiziale indipendente e imparziale, che offre un'alternativa più semplice e rapida rispetto al ricorso al giudice.

Il cliente può rivolgersi all'ABF se insoddisfatto dell'esito del reclamo o se non ha ricevuto risposta da BCC CreditoConsumo entro i termini previsti dalla normativa di riferimento sopraindicati.

Ricordiamo che le controversie di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario riguardano operazioni e servizi finanziari, come ad esempio prestiti personali, linee di credito e le decisioni relative ai ricorsi presentati vengono emesse dall'Arbitro nel corso di pochi mesi.

Le condizioni e i costi del servizio sono consultabili direttamente all'interno del sito www.arbitrobancariofinanziario.it.

  • Guida all'utilizzo del Portale ABF
  • ABF in parole semplici
  • Modulo per il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario

Arbitro Assicurativo (AAS)

L’Arbitro Assicurativo (AAS) è un organismo indipendente e imparziale a cui i cittadini e le imprese possono rivolgersi per risolvere le controversie di natura assicurativa che sorgono con le compagnie e gli intermediari assicurativi.

Si può presentare ricorso all’AAS solo dopo aver presentato reclamo alla compagnia e/o all’intermediario, se non si è ricevuta risposta trascorso il termine di 45 giorni o se si è ricevuta una risposta non soddisfacente. Il reclamo nei confronti della compagnia e/o dell’intermediario costituisce un presupposto per l’ammissibilità del ricorso all’Arbitro.

Le condizioni e i costi del servizio sono consultabili direttamente all'interno del sito https://www.arbitroassicurativo.org.

  • L'AAS in parole semplici

Altro organismo di mediazione

iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Il ricorso a uno degli organismi sopra elencati è condizione necessaria per poter ricorrere all’autorità giudiziaria.

Per l’attività di distribuzione assicurativa resta altresì ferma la facoltà per il cliente, nel caso in cui non sia soddisfatto del riscontro al reclamo fornito dalla Banca/Società ovvero in caso di mancata risposta da parte della stessa entro i termini fissati dalla normativa, di rivolgersi a:

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)

consultabile per l’attività di distribuzione assicurativa svolta direttamente in relazione ai prodotti assicurativi danni e ai prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi, nonché per questioni attinenti al rapporto contrattuale, alla gestione dei sinistri e alla documentazione informativa dei prodotti assicurativi (fatta eccezione per il KID). Le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all’IVASS e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it.

  • Guida sulla presentazione dei reclami

Conciliazione Paritetica Assofin

La conciliazione paritetica costituisce un valido strumento per risolvere in modo semplice e rapido le controversie tra intermediari bancari/finanziari e consumatori, alternativo alla giustizia ordinaria, alla mediazione civile e all'Arbitro Bancario Finanziario.

La domanda di accesso alla conciliazione paritetica dovrà essere inviata direttamente a BCC CreditoConsumo S.p.A. ai riferimenti sopra indicati.

La domanda di accesso alla procedura deve essere inviata entro 45 giorni dalla ricezione di una risposta scritta dell'intermediario ritenuta insoddisfacente o, in caso di mancata risposta, entro 90 giorni dall'inoltro del reclamo, salvo ritardi giustificati valutati dalla commissione.

La procedura di conciliazione è gratuita per il cliente e si basa sulla collaborazione paritetica tra intermediari e Associazioni dei Consumatori.

Scarica la documentazione sulla Conciliazione Paritetica Assofin:

In qualità di società finanziaria attenta alla tutela dei consumatori e alla qualità dell'informazione in termini di accessibilità, trasparenza, comprensibilità, BCC CreditoConsumo S.p.A. mette a disposizione dei propri clienti le informazioni necessarie per poter utilizzare questo servizio.

Rendiconti Annuali

In merito ai dati quantitativi dei reclami ricevuti, BCC CreditoConsumo S.p.A. pubblica annualmente un rendiconto sull’attività di gestione dei reclami. I rendiconti si possono consultare ai link sotto riportati.

​​​