Estinzione anticipata di Contratti di Credito ai Consumatori
Gentile/i Cliente/i,
In coerenza con i principi di trasparenza e correttezza nelle relazioni con la clientela, che storicamente contraddistinguono il Gruppo BCC Iccrea, BCC CreditoConsumo S.p.A. (di seguito “la Società”) ha definito una
Procedura Operativa per permettere ai consumatori, intestatari di contratti di credito rientranti nell'ambito della
Credit Consumer Directive (Contratti di Credito ai Consumatori) e aventi i requisiti meglio descritti nei paragrafi successivi, di richiedere la restituzione delle somme eventualmente spettanti a fronte di passati eventi di estinzione anticipata totale e/o parziale del proprio contratto di credito, qualora non già riconosciute.
Diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito: evoluzioni normative
L’articolo 125-sexies, comma 1, del Decreto Legislativo 01 settembre 1993, N. 385 (Testo Unico Bancario) riconosce al consumatore,
in caso di rimborso anticipato dell’importo dovuto all’intermediario in forza di un Contratto di Credito ai Consumatori, il
diritto a una riduzione degli interessi e di tutti i costi inclusi nel costo totale del credito, ad esclusione delle imposte.
La riduzione deve essere in misura proporzionale alla vita residua del contratto ed è
dovuta sia in caso di rimborso totale, che di rimborso parziale.
Per “costo totale del credito”, la normativa intende quanto segue:
“tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese
che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Sono
inclusi i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di credito,
qualora la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia
obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”.
L’interpretazione autentica di questo diritto è stata definitivamente chiarita dalla Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dell’11 settembre 2019, causa C-383/18 (cosiddetta “Sentenza Lexitor”)” e, successivamente, consolidata a livello nazionale con la Sentenza della Corte Costituzionale N. 263/2022, nonché da successivi interventi normativi, volti all’aggiornamento del sopra citato articolo 125-sexies, comma 1 del Testo Unico Bancario.
In particolare, è stato chiarito che il diritto alla riduzione si estende anche ai costi ccdd. “up-front”, ossia ai costi sostenuti dal consumatore contestualmente all’erogazione del credito e che attengono a prestazioni rese in fase di trattativa e formazione del Contratto di Credito ai Consumatori. Tipici esempi di tali costi sono rappresentati dalle spese di istruttoria, dalle spese per la stipula del contratto al di fuori dei locali dell’Intermediario, oppure dagli oneri connessi alle attività di intermediazione svolte da Intermediari del Credito, laddove quest’ultime siano corrisposte direttamente allo stesso.
In ragione delle evoluzioni normative intervenute, la Società ha provveduto all’aggiornamento delle proprie procedure informatiche che,
a partire dal 21 marzo 2020, consentono di determinare automaticamente la riduzione del costo totale del credito dovuta in caso di estinzione anticipata di Contratti di Credito ai Consumatori. Nella documentazione contrattuale è riportato che:
“In caso di rimborso totale, tali costi saranno rimborsati in base al criterio della curva degli interessi. In caso di rimborso anticipato parziale, la detrazione dei suddetti importi avverrà nella stessa proporzione con cui il versamento effettuato ridurrà il capitale residuo (calcolata la percentuale corrispondente all’importo versato rispetto al capitale residuo, la stessa percentuale sarà applicata all’importo dei costi residui).”.
Procedura Operativa: requisiti per accedere
La Procedura Operativa adottata dalla Società per la gestione delle richieste di restituzione riguarda i Contratti di Credito ai Consumatori che:
- prevedono un piano di rimborso
rateale;
- sono stati sottoscritti da
giugno 2011 e sono stati oggetto di estinzione anticipata, parziale e/o totale, prima del
20 marzo 2020 incluso.
Per completezza di informazione, la Società precisa che l’eventuale diritto alla restituzione delle somme è in ogni caso
soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale, previsto dall’articolo 2946 del Codice civile. Tale termine decorre dalla data in cui è stata effettuata l’estinzione anticipata, parziale e/o totale, del contratto di credito.
Ad esempio, a dicembre 2026 non sarà rimborsabile l’importo relativo a un’estinzione anticipata avvenuta nel mese di novembre 2016, essendo trascorso un periodo superiore ai dieci anni previsti per la prescrizione ordinaria.
Istruzioni per attivazione della Procedura Operativa
La Procedura Operativa adottata dalla Società consente ai consumatori aventi diritto la possibilità di richiedere la restituzione delle somme eventualmente spettanti a fronte di passati eventi di estinzione anticipata totale e/o parziale del proprio Contratto di Credito ai Consumatori, qualora non già riconosciute.
A questi fini, i consumatori possono presentare l’apposito Modulo “Credito ai Consumatori: Modulo di richiesta di restituzione somme per eventi di estinzione anticipata”, disponibile in fondo alla presente pagina.
Per la corretta attivazione del processo, il richiedente dovrà:
- scaricare il Modulo e compilarlo in tutti i suoi campi, indicando i propri dati anagrafici e, ove disponibili, gli elementi utili a individuare il contratto di credito di cui è titolare;
- indicare le coordinate bancarie (IBAN) sulle quali intende ricevere il riaccredito delle somme eventualmente spettanti;
- allegare le copie dei documenti di riconoscimento in corso di validità e, laddove disponibile, ogni documentazione utile relativa al contratto di credito interessato e/o all’evento di estinzione anticipata intervenuto;
- in caso di richieste di restituzione compilate da soggetti diversi dagli intestatari originari del contratto di credito, allegare anche la documentazione utile a dimostrare la legittimazione alla presentazione della richiesta;
- sottoscrivere il Modulo e trasmetterlo alla Società, corredato dei diversi allegati, tramite e-mail o posta elettronica certificata a:
Importante! Raccomandiamo di utilizzare per la trasmissione del Modulo e della relativa documentazione, lo stesso indirizzo di Posta Elettronica o di Posta Elettronica Certificata indicato dal richiedente all’interno del Modulo.
Scarica il Modulo
Informazioni importanti
A seguito della ricezione del Modulo, compilato in ogni sua parte e corredato della necessaria documentazione completa, la Società provvederà entro il termine massimo di 30 giorni a:
- avviare un’attività istruttoria volta a:
- verificare la legittimità della richiesta presentata;
- accertare la corrispondenza del Contratto di credito ai requisiti necessari per l’eventuale restituzione delle somme;
- comunicare al richiedente l’esito – positivo o negativo - dell’attività istruttoria condotta;
- in caso di esito positivo dell’attività istruttoria, procedere alla restituzione delle somme, nel rispetto delle modalità di riaccredito indicate dal richiedente all’interno del Modulo.
La presentazione della richiesta
non comporta pertanto l’automatico riconoscimento di un rimborso. Ciascuna richiesta sarà sottoposta a istruttoria per accertare la sussistenza del diritto alla restituzione e determinare l’importo spettante, sulla base delle caratteristiche e dei requisiti del singolo contratto di credito, della documentazione trasmessa dal richiedente e delle date in cui è avvenuta l’estinzione anticipata del Contratto di Credito.